Statuto Motoclub

Art. 1 E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica , senza finalità di lucro, denominata

"MUSTANGS RIDERS". L’associazione ha sede legale in via ................. a Palermo.

Art. 2 Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha

per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del

motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale

dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo

di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere attività di

gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla

pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’aggiornamento e

perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella

propria sede, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci compresa

la gestione di un posto di ristoro e di alloggio. L’associazione è caratterizzata dalla

democraticità, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività delle cariche associative;

si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per

assicurare il funzionamento delle strutture. L’associazione accetta di conformarsi alle norme e

alle direttive del CONI e agli statuti e regolamenti UISP. Si impegna ad accettare

provvedimenti disciplinari, che gli organi della Federazione, dovessero adottare a suo carico,

nonché decisioni che le autorità federali dovessero prendere nelle vertenze di carattere

tecnico-disciplinare attinente all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente

statuto le norme e i regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione

delle società affiliate.

Art. 3 La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo dall’assemblea

straordinaria dei soci.

Art. 4 Possono far parte dell’associazione solo le persone fisiche che partecipano alle attività

sociali e ricreative svolte dalla stessa che ne facciano richiesta e che siano dotati di una

condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi della lealtà sportiva. La validità di socio

è conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione e dovrà essere valicata da

parte del Consiglio Direttivo.

All’interno del motoclub si riconoscono 2 tipologie di associati: soci consiglieri e soci sostenitori.

Art. 5 Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell’elettorato

attivo e passivo. Il socio ha il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione,

frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo il regolamento

interno del motoclub.

Art. 6 I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria

b) mancato pagamento entro il 31.01 della quota associativa

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,

pronunciata contro il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori

dall’associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del

sodalizio.

d) Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 29 del presente statuto.

L’associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 7 Gli organi sociali sono:

a) l’assemblea generale dei soci

b) consiglio direttivo.

Art. 8 L’assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

Quando è convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni

da essa adottate obbligano tutti gli associati anche se non i pervenuti. La convocazione

dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno dei componenti del

Consiglio Direttivo o dal Presidente. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede

dell’associazione o in un luogo idoneo a garantire la partecipazione degli associati . Le

assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente o

segretario o coordinatore o tesoriere o da un consigliere in ordine di anzianità del motoclub

stesso. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle

votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente e dal

segretario.

Art. 9 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con

la quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Art. 10 La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante

fissione di avviso nella sede e se non possibile comunicazione ai soci a mezzo di posta

elettronica o sms. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il

luogo e l’ora dell’adunanza; l’assemblea deve essere indetta almeno una volta all’anno,

entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo

e per l’esame del bilancio preventivo ; spetta al consiglio direttivo proporre l’ordine delle

materie da trattare.

Art. 11 L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza

assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole

della maggioranza dei presenti: ogni socio ha diritto di voto. L’assemblea straordinaria è

costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorso un’ora dalla prima

convocazione sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente

costituite qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi

dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati .

Art. 12 L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15

giorni prima dell’adunanza mediante fissione di avviso nella sede e se non possibile

comunicazione ai soci a mezzo di posta elettronica o sms. Nella convocazione

dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. L’assemblea

straordinaria delibera sulle proposte del consiglio direttivo.

Art. 13 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 4 a 10 componenti,

determinato dall’assemblea dei soci. Lo stesso, nel proprio ambito, nomina il vice

presidente, il segretario, il coordinatore , il tesoriere e un numero variabile di consiglieri

con diritto di voto. Il consiglio direttivo composto dai soci, rimane in carica a vita. Le

delibere verranno adottate a maggioranza: in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soci regolarmente tesserati UISP, che siano

maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società sportive dilettantistiche

nell’ambito della UISP, non abbiano riportato condanne passate per delitti non colposi e non

siano stati assoggettati da parte del CONI e da altre associazioni sportive ad esso aderenti

a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il

consiglio direttivo validamente costituito con la presenza di almeno 4 consiglieri e delibera

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Nel caso di qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare 1

o più consiglieri spetterà al consiglio direttivo nominarne di nuovi. Per divenire consiglieri

occorre partecipare attivamente alle iniziative del motoclub e a seguito del voto di

maggioranza dell’assemblea del consiglio direttivo il socio potrà far parte del medesimo. Il

consiglio direttivo potrà considerasi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra

causa ci siano meno di 4 consiglieri compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento

dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Nel caso di dimissioni del presidente le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente

fino a nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea del

consiglio direttivo.

Art. 15 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,

oppure ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Art. 16 I componenti del consiglio direttivo verranno destituiti dai soli consiglieri dopo

voto di maggioranza: l’interessato dopo 15 giorni dall’avviso diverrà socio sostenitore. I

consiglieri che ricoprono incarichi all’interno del consiglio direttivo possono essere destituiti

e sostituiti dopo voto di maggioranza : costoro rimarranno comunque soci consiglieri.

Art. 17 I soci del consiglio direttivo porteranno simboli riconoscitivi.

Art. 18 Lo statuto del motoclub potrà essere modificato con voto di maggioranza del 90%

dei membri del consiglio direttivo e dovrà essere fatta comunicazione ai soci sostenitori.

Art. 19 Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci

b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea

c) fissare le date dell’assemblee ordinarie dei soci e convocare l’assemblea straordinaria

nel rispetto dei quorum

d) redigere eventuali regolamenti interni (e/o modifiche statuto) relative all’attività sociale

da sottoporre all’approvazione dell’assemblea del consiglio direttivo

e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari

f) effettuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni nell’assemblea

dei soci

g) organizzazione delle attività del motoclub

Art. 20 Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto

dell’autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 21 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga delegato.

Art. 22 Il segretario da’ esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio

direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23 il coordinatore organizza le attività ( motogiri, motoraduni, etc)

Art. 24 Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei

libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del

consiglio direttivo.

Art. 25 Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che

consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 26 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno.

Art. 27 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente

dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai

proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione e da sponsorizzazioni varie.

Art. 28 Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi

saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le

regole previste dalla UISP .

Art. 29 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci,

convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre

quarti degli associati aventi diritto di voto. L’assemblea all’atto di scioglimento

dell’associazione delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del

patrimonio e delle quote associative già versate e in vigore in quel preciso anno

associativo. La destinazione del patrimonio residuo verrà a favore di una o più associazioni

onlus che seguono fini fisicamente e moralmente lodevoli.

Art. 30 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni dello statuto e dei regolanti della UISP a cui l’associazione è affiliata e in

subordine le norme del Codice Civile.